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L’Italia viola la direttiva sugli appalti pubblici
02/11/2005 - Lussemburgo - È stata pronunciata la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alle cause riunite C-187/04 e C-188/04, Commissione contro Repubblica italiana, su concessioni di lavori pubblici e norme di pubblicità. La Commissione ha chiesto alla Corte di giustizia di condannare l'Italia per violazione della direttiva 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori. L’ente pubblico ANAS SpA ha affidato la costruzione e la gestione delle autostrade della Valtrompia (C-187/04) e della Pedemontana Veneta Ovest (C-188/04) alla Società per l’autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova pA mediante concessione diretta attuata per mezzo di una convenzione stipulata il 7 dicembre 1999 senza pubblicazione di un bando di gara. Le concessioni prevedevano una serie di lavori miranti a completare e sviluppare la rete autostradale, ossia la costruzione di due raccordi: il primo, tra l’autostrada A/4 Brescia-Padova e la Valtrompia, costituito da due rami consecutivi, il secondo, tra l’autostrada A/4 (Comune di Montebello-Vicentino) e l’autostrada A/31 (Comune di Thiene). In base alla direttiva 93/37 le norme di pubblicità relative agli appalti di lavori si applicano anche ai contratti di concessione di lavori pubblici. La Corte ha rilevato che, nella fattispecie, alla società concessionaria è stato accordato, come controprestazione della costruzione di raccordi autostradali, il diritto di gestire l’opera e di riscuotere un pedaggio da parte degli utenti. Di conseguenza, detti contratti costituiscono «concessioni di lavori pubblici» ai sensi della direttiva citata. La Corte ha ricordato poi che si può far ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara solo nei casi tassativamente elencati dalla direttiva. In proposito, il governo italiano non ha dimostrato l’esistenza di una situazione che giustificasse l’applicazione di una delle eccezioni previste dalla direttiva 93/37. Infine, da tale direttiva risulta che l’esistenza di un’opera deve essere valutata in relazione alla funzione economica o tecnica del risultato dei lavori effettuati. La costruzione e la gestione di due nuovi raccordi autostradali sono, da un punto di vista tecnico, destinate a collegare le zone scelte al fine di risolvere i gravi problemi di viabilità cui devono far fronte i comuni. La Corte afferma quindi che il risultato dell’insieme dei lavori di genio civile descritti svolge di per sé la funzione tecnica. Per quanto riguarda la funzione economica, va rilevato che un concessionario di autostrada, in quanto mette a disposizione degli utenti contro un corrispettivo un’infrastruttura autostradale, svolge un’attività economica. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) ha statuito che in quanto l’ente pubblico ANAS SpA ha affidato la costruzione e la gestione delle autostrade della Valtrompia e della Pedemontana Veneta Ovest alla Società per l’autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova pA mediante concessioni dirette non precedute da pubblicazione di un bando di gara, senza che ne ricorressero i presupposti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, e più in particolare degli artt. 3, n. 1, e 11, nn. 3, 6 e 7 di quest’ultima.
Maria Cristina Coccoluto
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