Divieto di usare Volatili per tiro a volo

L.R. 29 Aprile 1980, n. 27
Divieto di usare volatili per il tiro a volo.

Caccia e Pesca


L.R. 29 aprile 1980, n. 27(1)
Divieto di usare volatili per il tiro a volo.


Art. 1
E' vietato a chiunque usare volatili nelle esercitazioni,
nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro
a volo.
Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa
di cui all' articolo 31, lettera n), della legge
27 dicembre 1977, n. 968.
Art. 2
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello
statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio.


(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 maggio 1980, n.14

Avifauna Centri Antiveleno
Zone Umide Numeri Utili
Cosa portare nel Parco
Raccolta dei Funghi Itenerari

Norme e Divieti

- Normative, Divieti e Disciplinari - Disciplinare Annuale per la Raccolta dei funghi. - legge n. 285 del 25.01.1934

- Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco. - L.R. 5 Agosto 1998, n. 32

- Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio. - L.R. 5 Gennaio 2001, n. 1

- Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio. - L.R. 7 Dicembre 1990, n. 87

- Divieto di usare volatili per il tiro a volo. - L.R. 29 Aprile 1980, n. 27